Sez. L, Sentenza n. 2266 del 02/04/1986 (Rv. 445413 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - INTERVALLO DI TEMPO INTERCORSO FRA IL LICENZIAMENTO E LA SUCCESSIVA RIASSUNZIONE - PRESUNZIONE DI CONTINUITÀ DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - INTERVALLO DI TEMPO INTERCORSO FRA IL LICENZIAMENTO E LA SUCCESSIVA RIASSUNZIONE - PRESUNZIONE DI CONTINUITÀ DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Una notevole ed apprezzabile entità dell'intervallo di tempo intercorso fra il licenziamento e la successiva riassunzione del lavoratore, rendendo inoperante la presunzione di continuità del rapporto di lavoro, impone al giudice del merito di accertare le modalità e l'effettività del licenziamento e la reale successiva instaurazione di un rapporto di lavoro, per stabilire se lo intervallo di tempo intercorso fra i due eventi costituisca o meno una mera sospensione delle prestazioni nell'ambito di un unico rapporto di lavoro. (V 5020/81, mass n 415797; (Conf 3793/80, mass n 407635).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)