Sez. L, Sentenza n. 5020 del 02/09/1981 (Rv. 415797 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DEL TERMINE, NON ACCOMPAGNATA DALLA DOMANDA DI RIASSUNZIONE - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N.604 DEL 1966 - OSSERVANZA - OBBLIGO - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RIASSUNZIONE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DEL TERMINE, NON ACCOMPAGNATA DALLA DOMANDA DI RIASSUNZIONE - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N.604 DEL 1966 - OSSERVANZA - OBBLIGO - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RIASSUNZIONE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Nell'ipotesi di più assunzioni successive a termine il lavoratore, ove deduca l'illegittima apposizione del termine stesso o la sussistenza dell'intento elusivo di cui all'art. 2, secondo comma della legge 18 aprile 1962 n. 230 senza proporre domanda di riassunzione ai sensi della legge 15 luglio 1966 n. 604, non è vincolato all'osservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 6 di tale ultima legge per l'impugnazione del licenziamento, in quanto l'oggetto della controversia rimane limitato alla sola applicazione della citata legge n. 230 del 1962 che disciplina interamente detta ipotesi, anche negli effetti, prevedendo, a titolo sanzionatorio, che ogni contratto, strumentale al menzionato intento fraudolento o recante illegittima apposizione del termine, sia considerato a tempo indeterminato, con una conversione che è conseguenza della sentenza di accertamento dell'illegittimità e possibile nei limiti della prescrizione. Diversamente, convertiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato i vari rapporti a termine, ove sia proposta domanda di riassunzione a norma della legge n. 604 del 1966 rileva - ai fini della tempestività dell'impugnazione del licenziamento - il comportamento risolutore delle parti e all'uopo l'interruzione delle prestazioni lavorative ed, eventualmente la sua entità nonché se essa trovi giustificazione non già nel semplice fatto della scadenza del termine, bensì eventualmente in un autonomo fatto idoneo alla risoluzione del rapporto come sopra convertito, quale lo stesso mutuo consenso. (V. 2476/80, mass. N. 406208; (V. 4499/79, mass. N. 401003; (V. 2120/79, mass. N. 398483).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)