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Sez. 1, Sentenza n. 23211 del 16/11/2005 (Rv. 584256 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Espulsione amministrativa dello straniero - Decreto - Contenuto - Attestazione di conoscenza della lingua italiana - Contestazione - Querela di falso - Necessità.
Stato
decisa il 2005-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584256-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di traduzione della copia del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato, a norma dell'art. 13, comma settimo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'esplicita attestazione, contenuta nel medesimo decreto, che lo straniero comprende e parla la lingua italiana si riferisce a due fatti certamente percepiti dal pubblico ufficiale e quindi avvenuti in sua presenza, per cui l'attestazione fa fede fino a querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)