Sez. 1, Sentenza n. 366 del 14/01/2003 (Rv. 559665 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione - Sussistenza - Limiti - Conoscenza della lingua italiana - Conseguenze - Obbligo di traduzione - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo, previsto dall'art. 13, comma settimo, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di traduzione della copia del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato è derogabile tutte le volte in cui l'autorità procedente attesti e specifichi nell'atto le ragioni per le quali sia impossibile la traduzione (restando per ciò solo escluso che il giudice possa sindacare nel merito la fondatezza delle ragioni addotte), fermo rimanendo che la conoscenza della lingua italiana - alla affermazione della quale il giudice di merito sia pervenuto con adeguata motivazione - è accertamento di valore decisivo ed assorbente, idoneo ad escludere rilevanza anche alla omissione delle predette attestazione e specificazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)