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Sez. 1, Sentenza n. 2873 del 24/03/1994 (Rv. 485904 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Decreto emesso dal Tribunale in sede di revisione della sentenza di divorzio - Impugnazione - Giudice di appello - Condizioni economiche degli ex coniugi - Mutamenti tali da giustificare la revisione dell'assegno di divorzio - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1994-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485904-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere

Nel giudizio di impugnazione del decreto emesso dal Tribunale in sede di revisione della sentenza di divorzio (art. 9 legge 1 dicembre 1970 n. 898) il giudice di appello, al fine di verificare se ed in quale momento si siano verificati, dopo detta sentenza, mutamenti delle condizioni economiche degli ex coniugi tali da giustificare la revisione (in aumento o in diminuzione, fino alla eventuale eliminazione) dell'assegno di divorzio, deve prendere in considerazione tutti gli elementi atti ad incidere, in positivo o in negativo, sulla situazione patrimoniale e reddituale delle parti, ancorché sopravvenuti nel corso del giudizio, fino alla data della decisione sui reclami, dovendosi a tale effetto valutare non soltanto i redditi "reali", ma anche i beni e le risorse capaci di produrre un reddito "figurativo", in funzione del loro eventuale realizzo in denaro.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)