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Sez. L, Sentenza n. 4352 del 11/05/1987 (Rv. 453095 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 1 AGOSTO 1972 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI IN ORDINE ALLO ORARIO SETTIMANALE DI 36 ORE DISTRIBUIBILI PER PIÙ DI SEI GIORNI CONSECUTIVI.*
Stato
decisa il 1987-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453095-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 1 AGOSTO 1972 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI IN ORDINE ALLO ORARIO SETTIMANALE DI 36 ORE DISTRIBUIBILI PER PIÙ DI SEI GIORNI CONSECUTIVI.*

L'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo di lavoro costituisce indagine di fatto demandata al giudice del merito e sottratta al Sindacato di legittimità se non contrasta con i canoni legali di ermeneutica ed è immune da errori logico giuridici. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata sul punto, dalla suprema Corte - aveva ritenuto che la clausola sub art. 4 del C.C.n.L. 1 agosto 1972 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali, secondo cui "gli operai chiamati a prestare la propria opera la domenica, per l'edizione del lunedì, osserveranno un orario di lavoro di 36 ore settimanali, distribuite su sei giornate lavorative", andava interpretato, in correlazione alla successiva disposizione dello stesso articolo che prevede la attribuzione di un "riposo compensativo" di quello non goduto nella settimana, nel senso che, nelle predette aziende, per le peculiari caratteristiche del ciclo produttivo, "il lavoro può essere distribuito in modo che i lavoratori debbano lavorare per più di sei giorni consecutivi, purché non si superi in ogni caso nella media un orario di lavoro settimanale di 36 ore, riferito a 6 giornate lavorative"). (Conf 5748/86, mass n 448212, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 01/08/1972

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)