Sez. 1 - , Sentenza n. 32070 del 20/11/2023 (Rv. 669600 - 02)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Dovere di informazione sulle pratiche di protezione internazionale - Modalità e prova.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, a seguito della contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie o da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione, in particolare dovendosi apprezzare, al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 17, Legge 13/04/2017 num. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)