Sez. L, Sentenza n. 3217 del 15/05/1981 (Rv. 413788 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - NOZIONE - DIFFERENZE RISPETTO AL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - OBBLIGO DI VISITARE LA CLIENTELA E DI RIFERIRE AL PREPONENTE ED USO DI UN ELENCO DI CLIENTI DA ESSO FORNITO - COMPATIBILITA.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - NOZIONE - DIFFERENZE RISPETTO AL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - OBBLIGO DI VISITARE LA CLIENTELA E DI RIFERIRE AL PREPONENTE ED USO DI UN ELENCO DI CLIENTI DA ESSO FORNITO - COMPATIBILITA.*
Il contratto di Agenzia ha per oggetto il conferimento, a rischio dell'agente, di una attivita economica autonomamente organizzata, rivolta al conseguimento di un risultato di lavoro e vincolata al preponente da uno stabile rapporto di collaborazione; in cio essenzialmente si differenzia dal contratto di lavoro, il quale ha ad oggetto la prestazione di una energia lavorativa in regime di subordinazione e nell'ambito di una organizzazione il cui rischio e risultato fanno capo esclusivamente al datore di lavoro. L'Obbligo dell'agente di visitare quotidianamente la clientela e di riferire al preponente, e l'uso di un elenco, non vincolante, di potenziali clienti, da questo fornito, non alterano la natura del rapporto di Agenzia e si giustificano in base all'Obbligo dell'agente di adempiere l'incarico affidatogli in conformita delle istruzioni ricevute (art 1746 cod civ). (Conf 1405/75, mass n 374957).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1746
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)