Sez. L, Sentenza n. 3050 del 11/04/1990 (Rv. 466589 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - DISCIPLINA TRANSITORIA - ENTI PREVIDENZIALI - SOPPRESSIONE - DEBITI - SUCCESSIONE DEL MINISTERO DEL TESORO - DISCIPLINA EX ART. 78 DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N. 69 DEL 1981 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - DISCIPLINA TRANSITORIA - ENTI PREVIDENZIALI - SOPPRESSIONE - DEBITI - SUCCESSIONE DEL MINISTERO DEL TESORO - DISCIPLINA EX ART. 78 DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N. 69 DEL 1981 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Dopo la scadenza del termine - inizialmente previsto dall'art. 77 della legge n. 833 del 1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) e poi ripetutamente prorogato da ultimo fino al 30 giugno 1981 con legge n. 331 del 1981 - per l'ultimazione delle operazioni di liquidazione dei soppressi enti mutualistici, la successione nei rapporti giuridici concernenti i debiti contratti dalle precedenti gestioni si è verificata (in forza dell'art. 77 citato) nei confronti del ministero del tesoro, ufficio liquidazione enti soppressi, e non già delle regioni (cui in generale è stata demandata la funzione di assistenza sanitaria con l'Obbligo - ex art. 61 legge n. 833 citato - di istituire le unità sanitarie locali), né dei comuni (ai quali sono stati trasferiti - ex art. 65, primo comma legge citata - i beni mobili ed immobili e le attrezzature destinate ai servizi sanitari e già appartenenti agli enti mutualistici soppressi), né delle unità sanitarie locali (alle quali sono stati invece trasferiti - ex artt. 65, terzo comma e 66, secondo comma, legge citata - i rapporti giuridici relativi all'attività di assistenza sanitaria, ossia quelli riguardanti i doveri ed i diritti dei beneficiari delle attività assistenziali e mutualistiche, nonché - ex artt. 67 e 68 legge citata - i rapporti in corso con il personale medico, paramedico ed amministrativo). Consegue, pertanto, che il ministero del tesoro, e non già uno degli enti suddetti, è legittimato passivo in ordine alla pretesa azionata da un medico convenzionato esterno con un ente mutualistico soppresso per il pagamento di pregresse prestazioni specialistiche; né rileva in senso contrario il disposto dell'art. 78 della legge regione Sicilia 18 aprile 1981 n. 69, che per le U.S.l. ha previsto, con disposizione di carattere meramente finanziario, inidonea a radicare una responsabilità in proprio delle stesse, una contabilità stralcio per la gestione delle situazioni pregresse. (Conf 4516/86, mass n 447262; (Conf 6354/86, mass n 448555; (Conf 7090/86, mass n 449173).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 69 art. 78, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 61 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 67 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 68, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)