Sez. 2, Sentenza n. 3163 del 22/11/1973 (Rv. 366961 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - LICENZIAMENTO CON IMMEDIATA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - ILLEGITTIMITA - PROVA CONTRARIA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - LICENZIAMENTO CON IMMEDIATA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - ILLEGITTIMITA - PROVA CONTRARIA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Quando il rapporto di lavoro continui ininterrotto e ad esso corrisponda lo svolgimento dell'attivita dell'impresa, il licenziamento del dipendente, subito riassunto senza interruzione delle prestazioni lavorative e senza la giustificazione di reali esigenze aziendali, deve presumersi effettuato in violazione del diritto del prestatore d'opera alla infrazionabilita della indennita di anzianita: in contrario appare necessaria da parte del datore di lavoro la prestazione di una prova rigorosa della sussistenza della disdetta in tempo utile e dell'assenza di qualsiasi intento fraudolento. (V 2285/72, mass n 359631; 532/71, mass n 350219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)