Sez. U, Sentenza n. 2285 del 08/07/1972 (Rv. 359631 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIVIETO DI FRAZIONAMENTI FITTIZI - RISOLUZIONE CARTOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO - INEFFICACIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIVIETO DI FRAZIONAMENTI FITTIZI - RISOLUZIONE CARTOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO - INEFFICACIA.*
Se non vi e stata interruzione effettiva o sostituzione del rapporto di lavoro con altro di diversa specie e natura, l'indennita di anzianita va riferita alla intera durata del rapporto, senza che abbiano Rilevanza i frazionamenti fittizi e tutte le vicende che non hanno i caratteri soggettivi e oggettivi della novazione, ma costituiscono fenomeni evolutivi del rapporto di lavoro. La risoluzione cartolare del rapporto, senza che ad essa corrisponda una interruzione reale e con l'intento strumentale di procedere ad una liquidazione dell'indennita di anzianita, costituisce, indipendentemente dalla conformita o meno alla legge del tempo in cui e stata fatta e fuori da ogni scopo di frode, un artificio rispetto alla realta dei fatti, e, quindi, non giova a paralizzare l'applicazione della legge al momento in cui il rapporto effettivamente cessa. (Conf 228'70, mass n 345044).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)