Sez. 3, Sentenza n. 27931 del 19/12/2005 (Rv. 587101 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA | Comunicazione in forma diversa da quella prevista dall'art. 3 della legge n. 392 del 1978 - Ammissibilità - Re.
LOCAZIONE - DISDETTA
La disdetta del contratto di locazione ad uso abitativo può essere comunicata anche con forma diversa da quella prevista dall'art. 3 della legge n. 392 del 1978, purché inequivocabilmente intesa a rivelare in concreto la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza, e può essere, quindi, contenuta in un atto processuale che logicamente e giuridicamente presupponga tale volontà o la riveli. Pertanto, anche l'intimazione di sfratto per finita locazione può contenere la disdetta, in quanto da essa si trae l'univoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto. Tale principio, avuto riguardo alle ragioni che lo ispirano, è applicabile anche in relazione alle locazioni ad uso non abitativo. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza ravvisando averne la corte del merito fatto corretta applicazione nel ritenere l'ordinanza "amministrativa di sfratto" emessa dal Comune di Venezia in relazione a terreno appartenente al proprio patrimonio disponibile, concesso a titolari di un'impresa operante nel settore della nautica, quale atto equipollente a quelli previsti dall'art. 28 l. loc., come tale idoneo a far cessare il rapporto correttamente ravvisato trovare fonte in atto da qualificarsi contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)