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Sez. 3, Sentenza n. 12496 del 21/09/2000 (Rv. 540330 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA | Comunicazione in forma diversa da quella prevista dall'art.3 della legge n. 392 del 1978 - Ammissibilità - Requisiti - Intimazione di sfratto per finita locazione - Idoneità - Applicabilità del principio alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo.
Stato
decisa il 2000-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540330-01

LOCAZIONE - DISDETTA

La disdetta del contratto di locazione per uso abitativo può essere comunicata anche con forma diversa da quella prevista dall'art. 3 della legge n. 392 del 1978, purché inequivocabilmente intesa a rivelare in concreto la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza, e può, quindi, essere contenuta in un atto processuale che logicamente e giuridicamente presupponga tale volontà o la riveli. Pertanto, anche l'intimazione di sfratto per finita locazione può contenere la disdetta, in quanto da essa si trae l'univoca volontà del locatore dei non rinnovare il contratto. E tale principio, avuto riguardo alle ragioni che lo ispirano, è applicabile anche in relazione alle locazioni ad uso non abitativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)