Sez. 3, Sentenza n. 12496 del 21/09/2000 (Rv. 540330 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA | Comunicazione in forma diversa da quella prevista dall'art.3 della legge n. 392 del 1978 - Ammissibilità - Requisiti - Intimazione di sfratto per finita locazione - Idoneità - Applicabilità del principio alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo.
LOCAZIONE - DISDETTA
La disdetta del contratto di locazione per uso abitativo può essere comunicata anche con forma diversa da quella prevista dall'art. 3 della legge n. 392 del 1978, purché inequivocabilmente intesa a rivelare in concreto la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza, e può, quindi, essere contenuta in un atto processuale che logicamente e giuridicamente presupponga tale volontà o la riveli. Pertanto, anche l'intimazione di sfratto per finita locazione può contenere la disdetta, in quanto da essa si trae l'univoca volontà del locatore dei non rinnovare il contratto. E tale principio, avuto riguardo alle ragioni che lo ispirano, è applicabile anche in relazione alle locazioni ad uso non abitativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)