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Sez. 3, Sentenza n. 19642 del 18/09/2014 (Rv. 632854 - 01)

SPESE DI SPEDALITÀ - RIVALSA (RICOVERATI ABBIENTI E LORO CONGIUNTI) - IN GENERE | Riforma sanitaria "ex lege" n. 833 del 1978 - Persistente vigenza dell'istituto della rivalsa - Sussistenza - Condizioni applicative - Natura socio-assistenziale, non sanitaria, delle prestazioni erogate - Necessità - Sorveglianza e assistenza non sanitaria prestata ad ultrasessantacinquenne - Riconducibilità.
Stato
decisa il 2014-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632854-01

SPESE DI SPEDALITÀ - RIVALSA (RICOVERATI ABBIENTI E LORO CONGIUNTI) - IN GENERE

La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario nazionale, ha introdotto la regola della gratuità delle prestazioni sanitarie da esso erogate a tutti i cittadini, senza tuttavia cancellare del tutto l'istituto della rivalsa, previsto dall'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, che trova ancora residuale applicazione negli interventi socio-assistenziali non immediatamente e prevalentemente diretti alla tutela della salute del cittadino, tra cui rientrano le spese per l'attività di sorveglianza e di assistenza non sanitaria resa in favore di un anziano ultrasessantacinquenne.

Riferimenti normativi: Legge 03/12/1931 num. 1580 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 27/12/1983 num. 730 art. 30, DPCM 08/08/1985 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)