Sez. 1, Sentenza n. 3629 del 24/02/2004 (Rv. 570437 - 01)
SPESE DI SPEDALITÀ - RIVALSA (RICOVERATI ABBIENTI E LORO CONGIUNTI) - IN GENERE | Disciplina ex art. 1 della legge n. 1580 del 1931 - Persistente vigenza pur dopo la riforma sanitaria di cui alla legge n. 833 del 1978 - Sussistenza - Presupposti - Onerosità delle prestazioni - Servizio socio - assistenziale reso a domanda dell'interessato - Rivalsa - Ammissibilità.
SPESE DI SPEDALITÀ - RIVALSA (RICOVERATI ABBIENTI E LORO CONGIUNTI) - IN GENERE
L'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (il quale disciplina la rivalsa delle spese di ricovero, sostenute dagli ospedali e dai comuni, nei confronti dei ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà, dei loro congiunti e dei terzi responsabili delle lesioni o delle malattie che resero necessario il ricovero), è rimasto in vigore pur dopo l'emanazione della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, ma limitatamente alle ipotesi - indubbiamente residuali, dato il principio di gratuità introdotto dalla riforma - di onerosità, per il beneficiario, delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Tra dette ipotesi rientra quella relativa alle spese per un servizio socio-assistenziale reso a domanda, con anticipazione degli oneri da parte dell'Ente, trattandosi di spese non riconducibili alle prestazioni del servizio sanitario nazionale, secondo le previsioni della citata legge n. 833 del 1978, ma sicuramente inquadrabili nella generica previsione contenuta nel menzionato art. 1 della legge n. 1580 del 1931.
Riferimenti normativi: Legge 03/12/1931 num. 1580 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)