Sez. 1, Sentenza n. 4460 del 26/03/2003 (Rv. 561438 - 01)
SPESE DI SPEDALITÀ - RIVALSA (RICOVERATI ABBIENTI E LORO CONGIUNTI) - IN GENERE | Riforma sanitaria (legge 833/1978) - Persistente vigenza dell'istituto della rivalsa - Sussistenza - Limitati - Fattispecie in tema di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili.
SPESE DI SPEDALITÀ - RIVALSA (RICOVERATI ABBIENTI E LORO CONGIUNTI) - IN GENERE
L'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 - che regola la rivalsa delle spese di ricovero, sostenute dagli ospedali, dai comuni e dai manicomi pubblici, nei confronti dei ricoverati, dei loro congiunti e dei terzi responsabili delle lesioni o delle malattie che resero necessario il ricovero - è rimasto in vigore anche dopo l'emanazione della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, ma limitatamente alle ipotesi di onerosità, per il beneficiario, delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale (ipotesi indubbiamente residuali, dato il principio di gratuità introdotto dalla riforma), e il relativo diritto è esercitabile, dopo la riforma, dagli enti gestori del servizio sanitario nazionale, i quali hanno assunto i compiti prima svolti dagli ospedali, comuni e manicomi pubblici. (Nella fattispecie, relativa a rivalsa esercitata nei confronti dei terzi responsabili, la S.C. ha però escluso la sussistenza del diritto, trattandosi di prestazioni ospedaliere gratuite).
Riferimenti normativi: Legge 03/12/1931 num. 1580 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)