Sez. 3, Sentenza n. 5662 del 30/11/1978 (Rv. 395438 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI - GESTIONE AFFIDATA AD UNO SOLO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA - COMUNIONE TACITA FAMILIARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI - GESTIONE AFFIDATA AD UNO SOLO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA - COMUNIONE TACITA FAMILIARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Elementi costitutivi della comunione tacita famigliare (nella specie, in un'impresa per la vendita di automobili e per l'Esercizio di attivita connesse) sono: il patrimonio comune ad un consorzio famigliare legato da vincoli di parentela, da comunanza di abitazione, mensa, lavoro e interessi e la destinazione del patrimonio, indiviso, ai bisogni ed all'incremento del consorzio, cosi da realizzare una comunione dei lucri e delle perdite ed una spontanea gestione comune dell'interesse. La figura non e ravvisabile ove la gestione sia affidata, formalmente o di fatto, ad uno solo dei componenti la famiglia (nella specie, e stato ravvisato un mandato ad amministrare). (Conf 103/71, mass n 349455).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)