Sez. 1, Sentenza n. 5946 del 21/11/1984 (Rv. 437608 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
La comunanza di mensa, di abitazione e di lavoro non è, di per sè sola, elemento sufficiente per far ritenere l'esistenza di una comunione tacita familiare, ove manchi la formazione di unico peculio, destinato indivisibilmente ai bisogni della famiglia e allo eventuale acquisto di beni nell'interesse del consorzio familiare, sì da realizzare una comunione dei lucri e delle perdite. Tale figura non è, pertanto, ravvisabile nel caso in cui la gestione sia affidata, formalmente o di fatto, ad uno solo dei componenti la famiglia, né in una mera situazione di normale collaborazione familiare. (Conf 4137/82, mass n 422111; (Conf 2831/82, mass n 420705; (Conf 5662/78, mass n 395438).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)