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Sez. 2, Sentenza n. 103 del 19/01/1971 (Rv. 349455 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1971-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349455-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - REQUISITI.*

Per la sussistenza di una comunione tacita familiare in rapporto ad attivita diverse dall'agricoltura, occorre il concorso dei seguenti requisiti essenzialì a) una struttura associativa familiare, ossia un vincolo familiare caratterizzato dalla comunanza di tetto e di mensa e da una organizzazione internà b) una consistenza patrimoniale, cioe un nucleo patrimoniale indiviso, costituito di solito, ma non necessariamente, da un nucleo originario ereditariò C) un'attivita di lavoro di tutti i partecipanti alla comunione, coordinata e diretta da un capò d) la Mancanza di formalita giuridiche e contabili nei rapporti tra i partecipanti e la dispensa da ogni reciproco rendiconto in senso proprio. (Conf 903'69).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)