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Sez. 6, Sentenza n. 11748 del 12/12/2013 Cc. (dep. 11/03/2014) Rv. 259335 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Termini di durata delle misure - Termini di sei mesi previsto per i delitti indicati nell'art. 308, comma secondo bis, cod. proc. pen. - Applicabilità alle corrispondenti fattispecie tentate - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259335-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE

In tema di durata delle misure cautelari personali interdittive, la disposizione speciale contenuta nell'art. 308, comma secondo bis, cod. proc. pen., secondo cui le stesse perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione, si applica ai soli delitti contro la P.A. ivi indicati, e non anche alle corrispondenti fattispecie tentate, in quanto il comma secondo bis non contiene alcun riferimento a queste ultime, e, quindi, per le stesse opera la regola generale prevista dal comma secondo del medesimo articolo, che fissa il più breve termine di due mesi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)