Sez. 3, Sentenza n. 25458 del 10/03/2004 Cc. (dep. 08/06/2004) Rv. 228881 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Delitti previsti dall'art. 407, comma secondo, cod. proc. pen. - Aumento dei termini di fase - Delitti previsti dall'art. 407, comma secondo, lett a) n. 7 bis, cod. proc. pen. - Riferibilità anche ai delitti tentati - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, la durata massima della custodia nella fase delle indagini preliminari è aumentata, ai sensi dell'art. 303, comma primo lett. a) n. 2 e 3, cod. proc. pen., da sei mesi ad un anno per i delitti consumati indicati nell'art. 407, comma secondo lett. a) n. 7 bis, cod. proc. pen., ma rimane ferma a mesi sei per gli stessi delitti ove integrati a livello di tentativo, ostandovi il principio di tassatività ed atteso che ove il legislatore ha voluto ricomprendervi i delitti tentati, come nel n. 2 della stessa lett. a) del comma secondo del citato art. 407, ciò è avvenuto espressamente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)