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Sez. L, Sentenza n. 7498 del 13/12/1986 (Rv. 449536 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - OPERAIO ASSISTITO DALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPOSSIBILITÀ DI LAVORARE A CAUSA DI MALATTIA AL TERMINE DEL TRATTAMENTO D'INTEGRAZIONE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA - SUSSISTENZA - INSORGENZA DELLA MALATTIA DOPO LA SCADENZA DI DUE MESI DALL'INIZIO DI DETTO TRATTAMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449536-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - OPERAIO ASSISTITO DALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPOSSIBILITÀ DI LAVORARE A CAUSA DI MALATTIA AL TERMINE DEL TRATTAMENTO D'INTEGRAZIONE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA - SUSSISTENZA - INSORGENZA DELLA MALATTIA DOPO LA SCADENZA DI DUE MESI DALL'INIZIO DI DETTO TRATTAMENTO - IRRILEVANZA.*

Poiché l'art. 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164 e l'art. 6 della legge 6 agosto 1975 n. 427 hanno espressamente equiparato, ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione lavorativa, la sospensione del lavoro di un operaio dell'industria, con il beneficio del trattamento di integrazione, non determina la sospensione del rapporto di lavoro, quale considerata dagli artt. 7 e 30 C.C.n.L. 3 gennaio 1939, relativo al trattamento mutualistico di malattia degli operai dell'industria. Pertanto, l'operaio assistito dalla cassa integrazione guadagni, che, al termine del trattamento di integrazione salariale, non possa lavorare a causa di malattia, ha diritto alla relativa indennità, ancorché la malattia sia insorta dopo la scadenza di due mesi dall'inizio del detto trattamento di integrazione. (V 91/86, mass n 443743; (V 2415/85, mass n 440265; (V 2612/84, mass n 434626; (V 2492/84, mass n 434505).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/01/1939 num. 7, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 30, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 4, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)