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Sez. 5, Sentenza n. 34 del 22/10/1980 Ud. (dep. 06/01/1981) Rv. 147194 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147194-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*

Ai fini dell'applicazione dell'art 219 legge fallimentare, deve aversi riguardo non al danno causato dal fallimento ossia all'entita del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensi alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)