Sez. 5, Sentenza n. 34 del 22/10/1980 Ud. (dep. 06/01/1981) Rv. 147194 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Ai fini dell'applicazione dell'art 219 legge fallimentare, deve aversi riguardo non al danno causato dal fallimento ossia all'entita del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensi alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)