Sez. 5, Sentenza n. 59 del 06/11/1984 Ud. (dep. 03/01/1985) Rv. 167267 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MAGGIORE GRAVITÀ O TENUITÀ DEL DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MAGGIORE GRAVITÀ O TENUITÀ DEL DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Ai fini dell'applicazione dell'art. 219 legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta. All'uopo il giudizio relativo alla particolare gravità o tenuità del fatto non si giova del singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né opera sulla consistenza di una singola operazione commerciale o speculativa dell'imprenditore fallito, ma va posto in essere in relazione alla diminuzione non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva, che sarebbe stata disponibile per il riporto, ove non si fossero verificati gli illeciti. (Conf mass n 151267; (Conf mass n 147194).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)