Sez. 3, Ordinanza n. 16780 del 17/06/2024 (Rv. 671560-01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - IN GENERE | Danni da emotrasfusione - Nesso causale - Riconoscimento dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria - Valore indiziario - Configurabilità - Conseguenze - Efficacia nei confronti di obbligati diversi dal Ministero della Salute - Sussistenza - Fondamento. RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) - In genere.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - IN GENERE
Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del Ministero della Salute, ma anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)