Sez. 2 - , Sentenza n. 27940 del 12/06/2019 Cc. (dep. 25/06/2019) Rv. 276539 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Prospettazione di nuovi elementi favorevoli all'indagato - Necessità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
L'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare adito allorché si fondi su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e questi risultino immutati nella loro valenza e gravità in quanto, in sede di esame dell'istanza di revoca e di appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)