Sez. 6, Sentenza n. 14300 del 04/02/2014 Cc. (dep. 26/03/2014) Rv. 259450 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Prospettazione di nuovi elementi favorevoli all'indagato - Necessità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
L'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare adito allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)