Sez. 1, Sentenza n. 82 del 10/11/2015 Cc. (dep. 07/01/2016) Rv. 265383 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Presunzione di adeguatezza della custodia in carcere - Operatività - Ambito - Sostituzione con misura meno afflittiva - Requisiti - Modifiche normative introdotte dagli artt. 1 e 2 della Legge n. 47 del 2015 - Valutazione dell'attualità delle esigenze - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE
La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva. (In motivazione, la S.C. ha altresì evidenziato la necessità di riconsiderare le esigenze sotto il profilo della attualità, per effetto delle modifiche all'art. 274 cod. proc. pen. introdotte dalla legge n. 47 del 2015, ritenendo immune da censure la decisione, emessa in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., che aveva escluso la rilevanza in termini favorevoli al ricorrente, indagato per l'omicidio aggravato della moglie, del lasso di tempo trascorso ed aveva valorizzato sia la sospensione dalle facoltà genitoriali, disposta dopo l'emissione del titolo coercitivo, sia la conseguente inidoneità degli arresti domiciliari presso una comunità non lontana dalla nuova abitazione delle figlie).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 1, Legge 16/04/2015 num. 47 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)