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Sez. 5, Sentenza n. 11129 del 07/05/2008 (Rv. 603142 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI TRASFERITI NELL'ULTIMO SEMESTRE | Alienazione con scrittura privata non autenticata - Esclusione dall'attivo ereditario - Condizioni - Data certa - Necessità - Menzione in altro documento privo di data certa - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603142-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI TRASFERITI NELL'ULTIMO SEMESTRE

In tema di imposta di successione, ai fini dell'esclusione dall'attivo ereditario di beni alienati a titolo oneroso dal defunto con scrittura privata non autenticata, occorre che la data dell'atto, anteriore di oltre sei mesi all'apertura della successione, risulti nei modi indicati dall'art. 2704 cod. civ., non costituendo elemento idoneo a conferire certezza alla data la menzione della scrittura in un altro documento proveniente da un privato, che sia privo a sua volta di data certa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 10, Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)