Sez. 1, Sentenza n. 12392 del 19/09/2000 (Rv. 540264 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Periodo feriale - Termini comunque scadenti successivamente - Sospensione del loro decorso - Sussistenza - Fattispecie in tema di procedimento ex art. 828 cod. proc. civ.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969 dal 1 Agosto al 15 Settembre di ciascun anno, non riguarda soltanto quelli altrimenti scadenti nel periodo della sospensione, ma tutti indistintamente i termini processuali, che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.(Fattispecie relativa al termine annuale per l'impugnazione del lodo ex art. 828 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)