Sez. 1, Sentenza n. 18563 del 21/09/2015 (Rv. 636867 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento ordinatorio di ripartizione delle funzioni tra giudici della sezione societaria di altre sezioni del medesimo ufficio - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice adito, ritenendo che la questione a lui sottoposta debba essere trattata dalla sezione societaria, disponga ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 5 del 2003 il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo, in quanto la ripartizione delle funzioni tra la sezione societaria e le altre sezioni del tribunale è estranea al concetto di competenza, attenendo alla distribuzione degli affari all'interno di uno stesso ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)