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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11332 del 26/04/2019 (Rv. 653447 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento sulla ripartizione degli affari tra giudici del medesimo ufficio in base alle relative tabelle - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653447-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

È inammissibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti del giudice che, anche solo disponendo la prosecuzione della trattazione del giudizio, affermino o presuppongano la ritualità dell'assegnazione dell'affare al medesimo in base alle tabelle di ripartizione degli affari previste dall'art. 7-bis del r.d. n. 12 del 1941, sia perché per i criteri di ripartizione della competenza va fatto riferimento nel suo complesso all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste, sia perché comunque non involge giammai una questione di competenza l'assegnazione di un affare ad uno piuttosto che ad altro magistrato in imprecisa applicazione dei relativi criteri tabellari; né un'eventuale irritualità nell'applicazione delle tabelle di composizione dell'ufficio o di ripartizione degli affari all'interno del medesimo può mai dare luogo ad un vizio del provvedimento giurisdizionale conseguente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)