Sez. 5, Sentenza n. 3402 del 12/02/2010 (Rv. 611951 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Determinazione autonoma - Presupposto - Diversità dei criteri di computo rispetto a quelli previsti a fini IRPEG - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di ILOR, la quantità dell'oggetto dell'imposta si determina autonomamente, ex art. 4, terzo comma, ultima parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), in tutti i casi in cui i criteri normativi di computo della base imponibile siano diversi da quelli previsti ai fini IRPEG. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretta la rideterminazione del reddito ai fini ILOR, da parte dell'ufficio, nel caso in cui, per alcuni redditi - in particolare gli interessi su obbligazioni - era prevista la tassazione a fini IRPEG e non ai fini ILOR).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)