Sez. 5, Sentenza n. 1946 del 10/02/2012 (Rv. 621782 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Interessi su crediti - Quota deducibile - Determinazione - Criteri.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di Ilor, ai soli fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa imponibile, i redditi esenti da tale imposta in base alle previsioni di norme speciali vanno sottratti, al numeratore del rapporto previsto dall'art. 58, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, dall'imponibile Irpeg, in deroga alla regola della coincidenza tra base imponibile Irpeg e base imponibile Ilor, prevista dall'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 66, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)