Sez. L, Sentenza n. 16455 del 26/07/2007 (Rv. 598357 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondo volo - Pensionati rioccupati con obbligo di reiscrizione al Fondo - Disciplina ex art. 3, comma 24, del d.lgs. n. 164 del 1997 - Portata - Abrogazione degli artt. 27 e 28 della legge n. 859 del 1965 - Sussistenza - Soggezione delle nuove retribuzioni alla disciplina oridinaria dei divieto di cumulo con il trattamento pensionistico - Conseguenze - Distinzione tra pensione di anzianità e trattamenti pensionistici anagrafici/contributivi - Necessità - Sussistenza - Riferimento ai requisiti per la pensione di vecchiaia stabiliti dalla legislazione vigente al momento del pensionamento - Necessità - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 24 aprile 1997 n.164, è stata abrogata la disposizione dell'art. 27 della legge n. 865 del 1965, che stabiliva la sospensione della erogazione del trattamento pensionistico in caso di rioccupazione di lavoratore pensionato con rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo, con la conseguenza che, a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto d.lgs. n. 164 del 1997, in caso di percezione di retribuzione da parte di pensionato del Fondo Volo a seguito di rioccupazione con obbligo di reiscrizione al fondo stesso, la disciplina del divieto di cumulo fra trattamento pensionistico e retribuzione è quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), cui fa rinvio l'art. 3, comma 22, del citato d.lgs. n. 164. Per poter, quindi, applicare all'assicurato del Fondo Volo il regime del divieto di cumulo previsto, nell'ambito dell'AGO, per la pensione di vecchiaia, non è sufficiente considerare le regole di accesso al pensionamento poste dall'art. 22 della citata legge n. 859 del 1965, che stabiliscono a tal fine una correlazione tra età anagrafica ed anzianità contributiva senza qualificare normativamente il tipo di pensione (se di anzianità o di vecchiaia), ma occorre, invece, verificare, da un lato, quale sia effettivamente, alla luce dell'evoluzione legislativa in materia, la disciplina vigente, al momento del pensionamento dell'assicurato, sui requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia presso le forme di previdenza sostitutive dell'AGO, tra le quali va annoverato il Fondo Volo, e, dall'altro, se l'assicurato sia in possesso di tali requisiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale, pur applicando correttamente, nei confronti di assicurato del Fondo Volo in pensione dal 1° marzo 1997, l'art. 10 del d.lgs. n. 503 del 1992, riguardante la complessiva regolamentazione sul cumulo della retribuzione con i trattamenti di pensione, aveva tuttavia errato nel fare riferimento, al fine di qualificare la pensione erogata da detto Fondo come di vecchiaia, alle previsioni contenute nell'art. 22 della legge n. 859 del 1965, giacché avrebbe dovuto considerare, invece, la sopravvenuta disciplina, vigente al momento del pensionamento dell'assicurato, dettata dagli artt. 5 e 6 dello stesso d.lgs. n. 503 del 1992 sui requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, da applicarsi anche ai fondi sostituivi dell'assicurazione generale obbligatoria, come appunto il Fondo Volo).
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 859 art. 22, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 27, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 28, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 164 art. 3 com. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)