Sez. L, Sentenza n. 15979 del 24/10/2003 (Rv. 567638 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondo volo - Pensionati rioccupati con obbligo di reiscrizione al Fondo - Abrogazione dell'art. 27 della legge n. 859 del 1965 - Soggezione alla disciplina del divieto di cumulo con il trattamento pensionistico - Conseguenze - Distinzione tra pensione di anzianità in senso stretto e trattamenti pensionistici anagrafico - Contributivi assimilabili alle pensioni di vecchiaia - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
A seguito del decreto legislativo 24 aprile 1997 n.164, risulta abrogata la disposizione dell'art. 27 della legge n. 859 del 1965, che stabiliva la sospensione della erogazione del trattamento pensionistico in caso di rioccupazione del lavoratore pensionato con rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo. Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, in caso di percezione di retribuzione da parte di pensionato del Fondo Volo rioccupato con obbligo di reiscrizione al Fondo stesso, la disciplina del divieto di cumulo fra trattamento pensionistico e retribuzione è quella ordinaria, con la conseguente necessità di distinguere tra la pensione di anzianità in senso stretto (art. 22, comma primo, n.1, legge n. 859 del 1965, art. 6, comma primo, lett. a, legge n. 480 del 1988) e gli altri trattamenti pensionistici che, pur normativamente qualificati come di anzianità, sono tuttavia maggiormente assimilabili ai trattamenti pensionistici di vecchiaia, prevedendo tra i requisiti anche il raggiungimento di una determinata soglia di età anagrafica.
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 859 art. 27, Legge 31/10/1988 num. 480 art. 6, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 164 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)