Sez. L, Sentenza n. 996 del 05/02/1983 (Rv. 425764 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - INDEFETTIBILITÀ - LIMITI - ATTIVITÀ LAVORATIVA A TITOLO GRATUITO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - INDEFETTIBILITÀ - LIMITI - ATTIVITÀ LAVORATIVA A TITOLO GRATUITO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il diritto alla retribuzione, in corrispettivo della prestazione lavorativa, previsto e tutelato dalla Costituzione (art. 36) e dal codice civile (artt. 2094, 2099, 2113 e 2126), con esclusione di ogni possibilità di valida rinuncia, riguarda il rapporto a titolo oneroso, ma non è di per sè preclusivo della configurabilità di un'attività lavorativa a titolo gratuito, la cui pattuizione deve ritenersi consentita all'autonomia privata, sempre che integrando una eccezionale deroga alla normale onerosità del rapporto, ricorrano particolari circostanze oggettive o soggettive (modalità e quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni intercorrenti fra le stesse, ecc.), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare con certezza la sussistenza di un accordo elusivo di detta irrinunciabilità della retribuzione medesima. (Conf 2123/81, mass n 412846).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)