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Sez. U, Sentenza n. 2123 del 11/04/1981 (Rv. 412846 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - RETRIBUZIONE - RAPPORTO DI LAVORO A TITOLO GRATUITO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - AMMISSIONE DI UN MEDICO A FREQUENTARE UN OSPEDALE IN QUALITA DI 'VOLONTARIÒ O 'SPECIALISTA ONORARIÒ - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA LAVORATIVA DI TIPO SUBORDINATO - RAPPORTO A TITOLO GRATUITO CONFIGURABILE SULLA SOLA BASE DEI FATTI O SULLA INERZIA DEL LAVORATORE NEL CHIEDERE IL COMPENSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412846-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - RETRIBUZIONE - RAPPORTO DI LAVORO A TITOLO GRATUITO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - AMMISSIONE DI UN MEDICO A FREQUENTARE UN OSPEDALE IN QUALITA DI 'VOLONTARIÒ O 'SPECIALISTA ONORARIÒ - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA LAVORATIVA DI TIPO SUBORDINATO - RAPPORTO A TITOLO GRATUITO CONFIGURABILE SULLA SOLA BASE DEI FATTI O SULLA INERZIA DEL LAVORATORE NEL CHIEDERE IL COMPENSO - ESCLUSIONE.*

Il diritto alla retribuzione, in corrispettivo della prestazione lavorativa, previsto e tutelato dalla Costituzione (art 36) e dal codice civile (artt 2094, 2099, 2113 e 2126), con esclusione di ogni possibilita di valida rinuncia, riguarda il rapporto a titolo oneroso, ma non e di per se preclusivo della configurabilita di un'attivita lavorativa a titolo gratuito, la cui pattuizione deve ritenersi consentita all'autonomia privata, sempre che integrando una eccezionale deroga alla normale onerosita del rapporto, ricorrano particolari circostanze oggettive o soggettive (modalita e quantita del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni intercorrenti fra le stesse, ecc), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare con certezza la sussistenza di un accordo elusivo di detta irrinunciabilita della retribuzione medesima. Pertanto, con riguardo ad un medico, che sia stato ammesso a frequentare un ospedale in qualita di 'volontariò o 'specialista onorariò, ma abbia poi in concreto svolto anche attivita lavorativa di tipo subordinato, analoga a quella dei medici dipendenti dello ospedale stesso, l'affermazione della ricorrenza di un rapporto a titolo gratuito, con esclusione del diritto alla retribuzione, non puo essere fondata sulla sola base dei patti inerenti al momento genetico del rapporto, ovvero sulla successiva inerzia del lavoratore nel chiedere il compenso, ma postula un preciso riscontro, alla stregua del concreto svolgimento dell'attivita lavorativa, di elementi e situazioni giustificative dell'eccezione alla normale onerosita dell'attivita medesima, nei termini specificati. (V 2432/80, mass n 406150; (V 2504/79, mass n 399830 e 398831).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)