Sez. 1, Sentenza n. 4533 del 06/05/1999 (Rv. 526078 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Pendenza di lite con il comune - Effettività della lite - Valutazione da parte del giudice del contenzioso elettorale - Limiti - Impossibilità per l'eletto di rimuovere la causa di incompatibilità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di costituzione di parte civile del Comune.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
Premesso il profilo per cui l'esistenza della causa di incompatibilità per la pendenza di una lite in corso con il Comune può essere negata, per apprezzamenti relativi alla consistenza delle domande in essa avanzate, solo se le risultanze del relativo procedimento ne evidenzino prima facie il carattere meramente formale od artificioso, e non anche in esito a considerazioni e riscontri operati sui presupposti processuali e sulle condizioni dell'azione riservati - in quanto tali - al giudice competente, la circostanza per cui l'eletto si sia trovato nell'impossibilità o nella difficoltà di anticipare la definizione della lite (nella specie, derivanti dall'avvenuta costituzione del Comune quale parte civile nei suoi confronti nell'ambito di un processo penale, senza specificazione del quantum della domanda) non è conferente, perché le norme che assegnano influenza alla rimozione della situazione di incompatibilità non si traducono in eccezioni alla previsione dell'incompatibilità medesima, nel senso cioè di escluderne l'applicazione rispetto a fatti non emendabili, di modo che l'obiettiva sussistenza degli estremi per l'operatività di detta previsione produce - senza che ciò possa dare adito a dubbi di costituzionalità - effetto pure nell'eventualità che l'eletto non sia in grado di eliminarli (per la loro intrinseca natura o per altra ragione).
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)