Sez. 1, Sentenza n. 9789 del 26/07/2000 (Rv. 541081 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Per lite pendente - Giudice del contenzioso elettorale - Pendenza - Accertamento - Portata.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
Il controllo del giudice della causa elettorale circa l'esistenza della lite non deve fermarsi all'accertamento del solo dato formale relativo alla pendenza del giudizio, ma, nel rispetto dell'autonomia del giudice della lite pendente fra le parti, deve accertare se pende fra le parti un contenzioso effettivo, valutando quegli elementi di palmare evidenza che potrebbero evidenziare che il contenzioso si è sostanzialmente esaurito per transazione o rinunzia al giudizio, ovvero che è manifestamente infondato, per difetto del "petitum" o della "causa petendi", ovvero ancora, che è assolutamente pretestuoso per essere stato investito un giudice privo di giurisdizione rispetto al caso sottoposto al suo esame.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)