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Sez. 1, Ordinanza n. 3374 del 09/06/1998 Cc. (dep. 08/07/1998) Rv. 211023 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di benefici penitenziari da parte di soggetto condannato per reati cd. ostativi - Declaratoria di inammissibilità del Presidente del tribunale di sorveglianza - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211023-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'espiazione di pena inflitta per reato ostativo alla fruizione dei benefici penitenziari a norma dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 non può concretizzare, di per sè sola, la mancanza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto (nella specie affidamento in prova al servizio sociale), che autorizza una declaratoria di inammissibilità dell'istanza dell'interessato da parte del presidente del tribunale di sorveglianza. Ed invero neanche la condizione di soggetto condannato per uno dei delitti elencati nel citato art. 4-bis preclude, in assoluto, l'affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi accertare se l'interessato abbia prestato collaborazione con gli organi inquirenti ovvero se si versi in ipotesi di collaborazione ininfluente o impossibile, come statuito dall'articolo medesimo nel testo risultante a seguito delle parziali dichiarazioni di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze n. 357 del 25 luglio 1994 e n. 68 del 1.ò luglio 1995 della Corte costituzionale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)