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Sez. 3 - , Sentenza n. 48406 del 18/10/2019 Ud. (dep. 28/11/2019) Rv. 278259 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Art. 674 cod. pen. – Reati previsti dall’art. 137, comma 6 e 7, d.lgs. n. 152 del 2006 – Rapporto di specialità – Sussistenza – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278259-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

Non ricorre un rapporto di specialità tra il reato di getto pericoloso di cose di cui all'art. 674 cod. pen. e le previsioni incriminatrici previste a tutela dell'ambiente dall'art. 137, commi 6 e 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, né si verifica assorbimento tra tali fattispecie penali, in quanto il primo si distingue dalle seconde per il presupposto dell'attitudine della condotta incriminata a provocare molestie alle persone, che costituisce elemento essenziale della contravvenzione di pericolo prevista dalla norma codicistica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 6, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)