Sez. 3 - , Sentenza n. 20204 del 29/04/2021 Cc. (dep. 21/05/2021) Rv. 281752 - 02
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Emissioni odorigene - Art. 279, comma 2, d. lgs. n. 152 del 2006 e art. 674 cod. pen. - Concorso di reati - Possibilità - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di inquinamento atmosferico da emissioni odorigene, la contravvenzione di cui all'art. 279, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona il superamento dei limiti imposti dall'art. 272-bis del medesimo decreto, può concorrere con quella prevista dall'art. 674 cod. pen., qualora le emissioni siano idonee a provocare molestie alle persone, divergendo le due fattispecie di reato per condotta e per bene tutelato, che, nella prima ipotesi, è l'ambiente nella sua matrice "aria", mentre, nella seconda, è la pubblica incolumità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 268 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 272 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)