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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12436 del 17/05/2017 (Rv. 644291 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Cause connesse pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario - Sospensione per pregiudizialità - Ammissibilità - Esclusione - Riunione ex art. 274 c.p.c. - Necessità - Soggezione delle due cause a riti diversi - Circostanza ostativa alla riunione - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644291-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Qualora davanti al medesimo ufficio giudiziario pendano più cause connesse per pregiudizialità, il giudice della causa pregiudicata non può sospenderla ex art. 295 c.p.c., ma deve rimetterla al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 274 c.p.c., perché questi valuti l'opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, a nulla rilevando che i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo, in tal caso, la regola dettata dall'art. 40 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)