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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12741 del 20/07/2012 (Rv. 623386 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Cause connesse pendenti dinanzi allo stesso giudice - Sospensione per pregiudizialità - Ammissibilità - Esclusione - Riunione ex art. 274 cod. proc. civ. - Necessità - Soggezione delle due cause a riti diversi - Circostanza ostativa alla riunione - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623386-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Se davanti al medesimo ufficio giudiziario pendano più cause connesse per pregiudizialità, il giudice della causa pregiudicata non può sospenderla ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimetterla al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., perché questi valuti l'opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, a nulla rilevando che i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo in tal caso la regola dettata dall'art. 40, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)