Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18286 del 17/09/2015 (Rv. 637013 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Cause connesse pendenti innanzi allo stesso giudice - Riunione - Limiti - Possibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
Nel caso di cause connesse pendenti innanzi al medesimo giudice, questi non può disporre la sospensione ex art. 295 c.c. ma deve verificare se i giudizi si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, sì da renderne impossibile la riunione (come nel caso, ad esempio, in cui una causa sia già rimessa in decisione e l'altra ancora in trattazione o in fase istruttoria), ovvero se sia ancora realizzabile la riunione ritardando il procedere dell'uno in attesa della maturazione della fase istruttoria anche per l'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)