Sez. 1, Sentenza n. 5285 del 23/03/1998 Ud. (dep. 06/05/1998) Rv. 210541 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Esame del teste - Divieto di comunicazione con altri testi e con le parti prima di esso - Applicazione al teste di cui venga chiesta l'escussione immediata per essere presente nell'aula di udienza - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE
La norma di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. pen., secondo la quale l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate, prima di deporre, possa assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza, si riferisce chiaramente alle persone citate come testi dall'accusa o dalla difesa ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. o a quelle citate "ex" art. 507 stesso codice per un'udienza successiva, e pertanto non trova applicazione allorché si tratti di persone delle quali venga disposta l'escussione immediata, per essere esse presenti in aula. (In motivazione, la S.C. ha posto in evidenza che una diversa interpretazione delle norme comporterebbe l'inammissibile conseguenza di non poter procedere all'audizione di tali persone, la cui escussione sia stata comunque ritenuta necessaria, sol perché esse siano state legittimamente presenti al dibattimento, non potendosi in anticipo prevedere che il giudice ne avrebbe ordinato l'audizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 149, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)