Sez. 4 - , Sentenza n. 27236 del 15/09/2020 Ud. (dep. 01/10/2020) Rv. 279534 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Esame del teste - Divieto di comunicare con altri testi e con le parti prima dell'esame - Applicazione al teste di cui venga chiesta l'escussione immediata per essere presente nell'aula di udienza - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE
La norma di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. pen., secondo la quale l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate, prima di deporre, possa assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza, si riferisce chiaramente alle persone citate come testi dall'accusa o dalla difesa ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. o a quelle citate ex art. 507 stesso codice per un'udienza successiva, e pertanto non trova applicazione allorché si tratti di persone, presenti in aula, di cui venga disposta l'escussione immediata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)