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Sez. 1, Sentenza n. 157 del 10/01/2003 (Rv. 559549 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Pretesa risarcitoria - Diritto soggettivo - Giurisdizione ordinaria - Interesse di cui si lamenta la lesione - Consistenza - Questione di merito.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559549-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

In tema di azione risarcitoria aquiliana proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione, la già avvenuta qualificazione - in sede di regolamento preventivo di giurisdizione - in termine di interesse legittimo, della posizione giuridica soggettiva di cui venga lamentata la lesione, non preclude - di per sè - al giudice di merito ordinario l'accoglimento della pretesa fatta valere innanzi a lui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)