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Sez. U, Sentenza n. 5082 del 02/04/2003 (Rv. 561735 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Occupazione acquisitiva - Azione "ex" art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. - Giudizi promossi anteriormente al nuovo criterio di riparto della giurisdizione (art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 e art. 7 legge n. 205 del 2000) - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Questione di giurisdizione sollevata deducendosi la natura di interesse legittimo del proprietario - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561735-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Nei giudizi promossi anteriormente al nuovo criterio di riparto di giurisdizione di cui all'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e all'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, l'azione di risarcimento del danno nei confronti del Comune per occupazione acquisitiva bene è proposta davanti al giudice ordinario, quale giudice cui spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo: tale è, infatti, la natura della pretesa risarcitoria, che è distinta dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto, anche se ad essa funzionalmente collegata, né, d'altra parte, assumendo rilievo determinante ai fini della responsabilità aquiliana la qualificazione formale di detta situazione, atteso che il danno deve essere qualificato come ingiusto - e come tale, idoneo a giustificare la tutela risarcitoria - tutte le volte che venga ad incidere su un interesse giuridicamente rilevante, anche se tutelato nelle forme dell'interesse legittimo. Ne consegue che l'individuazione della natura della situazione giuridica soggettiva lesa e della sua idoneità a connotare il pregiudizio come danno risarcibile costituisce questione attinente (non alla giurisdizione, ma) al merito. (Sulla base del principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile la questione di giurisdizione prospetta dal Comune sull'assunto che la posizione giuridica soggettiva, della quale il privato aveva lamentato la lesione, avesse natura di interesse legittimo, dato che l'area su cui era stata realizzata l'opera pubblica era stata inclusa in un piano per l'edilizia economica e popolare, determinante, per tutto il periodo di efficacia, l'affievolimento del diritto del proprietario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)